Giurisprudenza

Tassa sui permessi di soggiorno troppo elevata: lo dice il Tar Lazio

379px-Aufenthaltserlaubnis-Beschaeftigungll Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con una sentenza depositata il 24 maggio 2016, ha accolto il ricorso presentato dall’INCA e la CGIL contro la tassa in vigore sul rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Tar, pendendo atto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dello scorso 2 settembre, si è pronunciato in favore della disapplicazione della normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200.

Il Contesto normativo

L’articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico dell’Immigrazione) prevede che «La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.  Tale decreto, adottato nel  2011 ha fissato l’importo dei contributi da versare per il rilascio e il rinnovo di un permesso di soggiorno nel modo seguente:

– Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

– Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

– Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti ilpermesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo [n. 286/1998]».

Tale contributo si aggiunge alle ulteriori imposte previste dalla legge, pari complessivamente ad € 73,50.

 La questione sollevata

La CGIL e l’INCA avevano chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento del decreto del 2011, deducendo la natura iniqua e/o sproporzionata del contributo che deve essere versato, in applicazione di detto decreto, per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini di paesi terzi.

Il TAR aveva deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giusitiza la questione pregiudiziale.

La sentenza della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia con la sentenza del 2 settembre 2015 aveva ritenuto  in contrasto con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima.

 La sentenza Tar Lazio

Secondo il Tribunale  il percorso argomentativo seguito dalla Corte europea si fonda sul principio comunitario del cd. “effetto utile”, che nella specie si concreta nell’esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva. Se questo è vero, è evidente che detto effetto utile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributo eccessivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio di permessi di soggiorno più brevi, dato che il conseguimento di questi ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo (che richiede almeno cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto).Il Tribunale Amministrativo Regionale, ha innanzitutto chiarito l’esatta portata della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, respingendo la tesi dell’Amministrazione, secondo la quale detta portata dovesse intendersi circoscritta ai soli titoli di soggiorno coperti dalla Direttiva 2003/109/CE, ossia ai permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo..

Conseguentemente il collegio ha accolto il ricorso, annullando l’art. 1, comma 1, l’art. 2, commi 1 e 2 (nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1) e l’ art. 3 dell’impugnato D.M. 6 ottobre 2011.

I cittadini stranieri che chiederanno il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno non dovranno quindi più pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80  ed EUR 200, così come stabilito dal DM 6 ottobre 2011. Restano le altre spese: 16 euro di marca da bollo, 30,46 euro per la stampa del documento elettronico e 30 euro per il servizio offerto da Poste Italiane.

(tratto da http://www.integrazionemigranti.gov.it)