E’ stata ormai convertito in Legge (L. 17 luglio 2020 n. 77) e mancano ormai una ventina di giorni alla conclusione delle procedure previste dall’art. 103 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 per l’emersione dei rapporti di lavoro e la regolarizzazione dei cittadini stranieri. Eppure, forse proprio perchè arrivati agli sgoccioli di una procedura tanto complessa quanto farraginosa, alcuni dubbi si sono concentrati sulle condizioni ostative alla domanda che, proprio perchè tali, rappresentano requisiti da vagliare con attenzione in via preliminare. Sostanzialmente, per il lavoratore straniero, l’inaccessibilità alla procedura può essere determinata da due diversi ordini di fattori: l’essere stato destinatario di provvedimenti d’espulsione dal Territorio Nazionale e l’aver subito condanne in ambito penale. Da non sottovalutare neanche il curriculum del datore di lavoro: precedenti penali di questi e mancata sottoscrizione di precedenti contratti di soggiorno, possono comportare l’inammissibilità della domanda. Vediamo nello specifico natura ed effetti sulla procedura di tali provvedimenti. Insomma, prima di accedere all’emersione, facciamoci delle domande.
Quali tipologie di espulsioni per il lavoratore non comunitario sono ostative alla domanda ? Le espulsioni emesse dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo (anche internazionale) e le espulsioni per motivi di pericolosità sociale. Ciò premesso, le espulsioni amministrative per ingresso e/o soggiorno illegale non sono in alcun modo ostative.
Quali sono le condanne ex art. 380 cpp per il lavoratore extra Ue ostative alla domanda ? Si tratta delle condanne, anche non definitive, ed emesse anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp, per i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in fragranza e tra questi vi rientrano alcune fattispecie comuni quali, tra le altre, furto in abitazione e furto con strappo (tranne il caso in cui il danno patrimoniale o il lucro conseguito sia di speciale tenuità), rapina, estorsione, ricettazione aggravata, ecc…
Quando il lavoratore non Ue viene considerato socialmente pericoloso e quindi gli viene precluso il diritto alla domanda ? Quando, ad esempio, ha subito condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti ex art. 381 cpp. Si tratta dei reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza facoltativo e tra questi vi rientrano alcune fattispecie comuni quali, tra le altre, violenza o minaccia a pubblico ufficiale di cui all’art 336 co II c.p., lesione personale di cui all’art. 582 c.p., violazione di domicilio di cui all’ art. 614 co I e II, furto di cui all’art. 624 c.p., truffa di cui all’art. 640 c.p., fabbricazione, detenzione o uso di documento d’identificazione falso di cui all’art. 497 bis c.p., falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 495 c.p. Nella valutazione della pericolosità sociale del lavoratore cittadino di Paese terzo il riferimento a tali condanne non comporta comunque alcun tipo di automatismo.
Se ho violato il divieto di reingresso comminato in sede di espulsione non ostativa posso accedere alla domanda ? Sembrerebbe di sì, dal momento che la natura dell’espulsione resta non ostativa.
E il curriculum del datore di lavoro quando può avere degli effetti sulla domanda ? Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di emersione, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale; c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero, l’assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.