Con ordinanza del 10.06.2022 il Tribunale di Bari – Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini Ue – è tornato a pronunciarsi sul requisito della convivenza per il rilascio della carta di soggiorno per famigliare extra Ue di cittadino Ue. Nella fattispecie la cittadina georgiana, difesa dall’avv. Stefano Campese, si era vista rigettare la richiesta di rilascio della carta di soggiorno in questione, in virtù di provvedimento questorile che, sulla base del mancato riscontro della convivenza dei coniugi, negava il rilascio della carta di soggiorno disciplinata dall’art. 10 D.lvo 30/2007. L’istruttoria dibattimentale, la copiosa produzione documentale e le argomentazioni giuridiche poste a sostegno della tesi della ricorrente hanno trovato adeguata valorizzazione nell’ordinanza emessa dal Giudice T. Rucci, nella quale testualmente si legge che “Tanto premesso, alla fattispecie dedotta in giudizio va applicata la disciplina contenuta negli artt. 30, com.1 bis, d.lgs n.286/1998, e 3, com. 2, e 7, com.1 d) e com.2 del D.L.vo n.30/2007, in cui non è previsto il requisito oggettivo della convivenza, salvo che non venga contestata la natura fittizia del matrimonio”. Un tale provvedimento s’inserisce nel solco di altra pronuncia, emessa sempre dal Tribunale di Bari, in data 15.07.2019, in cui la ricorrente cittadina albanese, sempre patrocinata dall’avv. Campese, si è vista riconoscere il diritto alla carta di soggiorno, in quanto secondo il Tribunale di Bari – giudice S. Casciaro – “nel caso di specie, la ricorrente, già beneficiaria della carta di soggiorno quinquennale ne ha chiesto il rinnovo alla questura; per tale motivo la concessione del rinnovo del titolo di soggiorno presupponeva solo la persistenza del rapporto di coniugio, non anche l’ulteriore requisito della continuità della convivenza“.