Con sentenza emanata il 2 ottobre 2023 il Giudice di Pace di Lucera, ai sensi degli artt. 529 c.p.p. e 34 D.lvo 274/2000 ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di imputato del reato di cui all’art. 10 bis D.lvo 286/1998. Nello specifico il cittadino marocchino, difeso dall’avv. Stefano Campese, a seguito di decreto prefettizio di espulsione veniva accompagnato alla frontiera e successivamente faceva nuovamente ingresso nel territorio dello Stato italiano ove, secondo l’ipotesi accusatoria, si tratteneva abusivamente, in violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico sull’immigrazione e dell’art. 1 L. 28.05.2007 n. 68. Durante il corso dell’istruttoria la difesa ha avuto modo di dimostrato la sussistenza di un vero e proprio “giustificato motivo” che ha determinato la permanenza del cittadino straniero sul Territorio Nazionale. Sul punto già la sentenza Corte Costituzionale n. 250/2010 aveva avuto modo di statuire che “(…) si tratta, in specie, del già ricordato istituto della improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), reso applicabile dall’attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace: istituto la cui disciplina – nel suo riferimento alle condizioni dell’esiguità dell’offesa all’interesse tutelato, dell’occasionalità della violazione, del ridotto grado di colpevolezza e del pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato – può valere a “controbilanciare” la mancata attribuzione di rilievo alle fattispecie di «giustificato motivo» che esulino dal novero delle cause generali di non punibilità”.