Con sentenza del 27.12.2024 il Tribunale di Bari – Sezione Specializzata Immigrazione ha riconosciuto il diritto di cittadino ghanese a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 5, comma, 6, e 19, comma, 1.2, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente, assistito dagli avv.ti Federica Laguardia e Stefano Campese, ha ampiamente dimostrato, nel corso dell’istruttoria, il profilo di vulnerabilità soggettiva cui sarebbe esposto, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d’origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione conseguito in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare, come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall’art. 8 della CEDU e dall’art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali. Sintomatico dal punto di vista della valenza degli elementi probatori il passaggio in cui il Tribunale, richiamando Cass. ordinanza n. 21960/2024, ha ribadito che le comunicazioni UNILAV, “introdotte dall’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l’art. 9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ot-tobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, avendo carattere obbligatorio ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, costituiscono sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo pertanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione”.